[1]Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche all'Amministrazione carceraria per le forniture di casermaggio ad uso dell'Amministrazione medesima e per l'azienda domestica.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - CIANO - VIDUSSONI - TERUZZI - DI REVEL - BOTTAI - GORLA - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI - RICCARDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 8 settembre 1942
