[1]Le spese per il servizio delle industrie negli Istituti di prevenzione e di pena faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

[2]Lo stanziamento di detto capitolo potra', nel corso di ciascuna gestione, essere integrato, con decreti del Ministro per le finanze, fino a raggiungere l'importo corrispondente all'80 per cento dell'ammontare dei versamenti di cui al precedente art. 1.

Testo vigente dal 8 settembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-03;971~art2 · fonte del testo