[1]Le spese per il servizio delle industrie negli Istituti di prevenzione e di pena faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
[2]Lo stanziamento di detto capitolo potra', nel corso di ciascuna gestione, essere integrato, con decreti del Ministro per le finanze, fino a raggiungere l'importo corrispondente all'80 per cento dell'ammontare dei versamenti di cui al precedente art. 1.
Testo vigente dal 8 settembre 1942
