[1]Il Consiglio superiore dell'istruzione nautica e la Giunta di esso sono soppressi. Le attribuzioni relative sono trasferite al Consiglio superiore di pubblica istruzione, nel quale all'atto del trapasso verra' creata una sesta sezione composta di 5 membri.
[2]I membri della sezione predetta saranno scelti due fra rappresentanti del Ministero della marina, due fra industriali e uno fra il personale direttivo o insegnante dei Regi istituti di cui all'art. 1.
[3]In seno alla sezione e' costituito un Comitato esecutivo composto del presidente della sezione e di due consiglieri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.
[4]Al Comitato sono deferite tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.
Testo vigente dal 25 luglio 1929
