[1]Per il funzionamento dei servizi inerenti all'amministrazione degli istituti di cui all'art. 1 e' autorizzato il distacco al Ministero della pubblica istruzione del personale addetto all'Ufficio istruzione nautica del Ministero della marina.

[2]Il distacco del personale predetto presso il Ministero della pubblica istruzione cessera' con l'attuazione delle tabelle organiche di cui al successivo art. 5.

Testo vigente dal 25 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1222~art4 · fonte del testo

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