[1]Per il funzionamento dei servizi inerenti all'amministrazione degli istituti di cui all'art. 1 e' autorizzato il distacco al Ministero della pubblica istruzione del personale addetto all'Ufficio istruzione nautica del Ministero della marina.
[2]Il distacco del personale predetto presso il Ministero della pubblica istruzione cessera' con l'attuazione delle tabelle organiche di cui al successivo art. 5.
Testo vigente dal 25 luglio 1929
