La posizione del personale direttivo ed insegnante addetto alle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea fino a quando detto personale non sara' assoggettato alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, ed alle successive modificazioni, esclusa peraltro la corresponsione della indennita' coloniale prevista dalle norme stesse.

Testo vigente dal 30 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-28;363~art5 · fonte del testo