Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia, dal regio decreto 3 settembre 1926, numero 1608, modificato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonche' da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potra' provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 luglio 2004, n. 194
5La L. 22 luglio 2004, n. 194 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari gia' dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2".
Testo vigente dal 19 agosto 2004
