Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265. L'assenza dal servizio per comprovata malattia e' considerata come presenza al lavoro. Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di eta' al 1 gennaio 1960. I concorsi presso le agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le manifatture.
Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 22 dicembre 2008
