Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonche' di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)elevazione graduale del limite di eta' a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994;
  • b)conferma dei limiti di eta' eventualmente piu' elevati gia' in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne, facolta' di permanere in servizio oltre i limiti di eta' per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; facolta' di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonche', con conferma dei vigenti limiti di eta', per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;
  • c)elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro;
  • d)elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'eta' pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale;
  • e)subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • f)anticipazione dei limiti di eta' pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attivita' particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico -scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attivita', nonche' i relativi apporti della contribuzione integrativa;
  • g)graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purche' risultino assicurati da almeno venticinque anni, nonche' dei soggetti che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992;
  • h)graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianita' contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile e' determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilita';
  • i)facolta' per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1 gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purche' in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilita' con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro;
  • l)determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianita' limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianita' assicurativa;
  • m)armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilita' per i redditi derivanti da attivita' promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e privati per programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili o da attivita' sia autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano gia' pensionati, continuano a percepire, se piu' favorevoli, i trattamenti in atto;
  • n)elevazione, a decorrere dal 1 gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di anzianita' di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l'eta' di cinquantasette anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianita' a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo:
  • 1)la conservazione del diritto al pensionamento, per coloro che hanno maturato l'anzianita' contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;
  • 2)il differimento della possibilita' di pensionamento a non prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;
  • 3)una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianita' contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni;
  • 4)la concessione della pensione di anzianita' dopo l'effettiva cessazione dell'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non cumulabilita' tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo;
  • o)estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianita' assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarita' e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento dell'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attivita' iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;
  • p)previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;
  • q)disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attivita', la salvaguardia del loro potere di acquisto;
  • r)conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di gestione e, se piu' favorevole, della normativa vigente in materia di invalidita' specifiche e per causa di servizio;
  • s)revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale;
  • t)ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;
  • u)disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati;
  • v)previsione di piu' elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza anche articolate secondo criteri di flessibilita' e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme di obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilita' di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
  • z)revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo criteri di gradualita' ed equita', con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificita' delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarieta';
  • aa)razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalita' dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1 e' stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. ; Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Testo vigente dal 31 ottobre 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 33/2013

    Ha colpito questo articolo
    6 marzo 2013

    dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavor…

    Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 22 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 117/1997

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1997

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima…

    Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 355/1993

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1993

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): artt. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione) nella parte in cui prevedono che le competenze ivi stabi…

    Art. 32 cost. · Art. 38 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art3 · fonte su Normattiva