Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti: "La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, e' stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attivita' della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilita' sul trattamento complessivo di cui al comma precedente".

Testo vigente dal 19 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;570~art1 · fonte su Normattiva