La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla, vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita', composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che Sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.3 La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma. 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza del 3 luglio 1987, n. 266 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 22/7/1987 n.30) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo,della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita' di servizio".

6

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, nel sopprimere il numero 678) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprende vigore".

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 266/1987

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1987

    Non ha alcuna ragionevole giustificazione limitare la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 1 della L. 27 ottobre 1973, n. 629, ai soli aventi causa di militari o funzionari o agenti di P.S. deceduti - per le cause ivi previste - in attivita` di servizio: poiche` il riconoscimento di tale pensione e` collegato precipuamente alla sussistenza del nesso di casualita` tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalita`, mantenimento dell'ordine pubblico), non puo` logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si verifica la morte, e cioe`, la vigenza o meno del rapporto di servizio. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma primo del predetto art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita` di servizio.

    Art. 1 Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia · Art. 93 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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