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[1]Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a corrispondere al Ministero della guerra la somma di lire ottantamila, giusta quanto e' stabilito nell'art. 7, ultimo capoverso, della Convenzione predetta.
[2]Questa somma sara' prelevata dal fondo stanziato nel capitolo 92 del bilancio in corso.
Testo in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
