[1]La consegna dei chiostri di San Vitale e dei locali annessi al Ministero della pubblica istruzione, avverra' dopo che l'Amministrazione militare avra' potuto eseguire tutti i lavori sopra indicati e dopo che le costruzioni nuove saranno state dichiarate abitabili, in modo che le truppe non abbiano a subire alcun incomodo, ne' si verifichi interruzione fra il godimento dell'accasermamento attuale e quello che sara' per derivare dai nuovi lavori.

[2]Da tali disposizioni pero' vengono eccettuati tutti gli ambienti adiacenti al piu' piccolo dei due chiostri di San Vitale, ora affatto disabitati, i quali ambienti saranno dati in consegna dall'Amministrazione militare al Ministero della pubblica istruzione, subito dopo intervenuta l'approvazione del presente contratto.

Testo vigente dal 25 luglio 1908

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urn:nir:stato:legge:1908-06-28;421~convenzione-art8 · fonte del testo

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