L'Amministrazione militare si impegna di provvedere a tutta sua cura e spese all'accasermamento delle truppe di fanteria che debbono sgombrare i locali ceduti, mediante la costruzione di apposita casermetta da erigersi nel recinto della caserma di San Vitale, e si obbliga altresi' di eseguire tutti i lavori necessari per l'isolamento dei locali stessi nonche' i lavori necessari per la sistemazione dei locali che rimangono al Ministero della guerra per uso di caserma, in modo da porre riparo al peggioramento delle condizioni di abitabilita' che l'isolamento dei locali ceduti produce nei rimanenti.

Testo vigente dal 25 luglio 1908

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urn:nir:stato:legge:1908-06-28;421~convenzione-art5 · fonte del testo

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