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La Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:

  • a)esprimere parere e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina dei lavori di facchinaggio ed al coordinamento dell'attivita' delle Commissioni provinciali;
  • b)esprimere pareri e formulare proposte per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;
  • c)esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio; nonche' avverso le determinazioni delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 3;
  • d)formulare proposte per ogni migliore tutela previdenziale, assistenziale, mutualistica ed infortunistica dei facchini liberi esercenti in genere. Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza ad esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' uditi i pareri stessi.

Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 5 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;407~art4 · fonte del testo