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Laddove, per fronteggiare particolari esigenze dei lavori di facchinaggio, si rende necessario un aumento temporaneo del numero dei facchini autorizzati in ciascuna Provincia, la Commissione provinciale, od in caso di particolare urgenza l'Ufficio provinciale del lavoro, potranno disporre per la chiamata nel luogo del lavoro di facchini di altri Comuni viciniori, sia singoli che riuniti in organismi collettivi. Ove l'adozione di tale provvedimento non sia possibile, o, comunque, risulti insufficiente, le cooperative, le carovane di facchini o gli altri organismi similari del luogo, potranno essere autorizzati dall'Ufficio provinciale del lavoro a chiamare, in via provvisoria, lavoratori disponibili presso gli uffici di collocamento giurisdizionalmente competenti, con facolta' di scelta qualora si tratti di lavori che richiedono particolare capacita' o fiducia. Tali lavoratori avranno diritto al trattamento economico stabilito per gli stessi facchini liberi esercenti.
Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 5 dicembre 1994
