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Le determinazioni adottate dalla Commissione provinciale saranno rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio. Contro le deliberazioni rese esecutive dal decreto prefettizio o contro la mancata emissione del decreto prefettizio relativo alle deliberazioni stesse, e' ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro 90 giorni.
Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 5 dicembre 1994
