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Contro le inosservanze da parte dei lavoratori, singoli o associati, potra' essere proposto dalla Commissione provinciale all'autorita' competente il ritiro temporaneo della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 121 della legge 18 giugno 1931, n. 773. In caso di recidiva, potra' anche essere proposto il ritiro definitivo della licenza stessa.

Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 5 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;407~art9 · fonte del testo