Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 1 (Approvazione)
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[1]Sono approvati:
[2]il capitolato A, qui unito, che deve servire di norma per l'esercizio dei servizi postali marittimi delle isole minori;
[3]il capitolato B, qui unito, che deve servire di norma per l'esercizio delle linee di concentramento.
[4]I capitolati suddetti fanno parte integrante della presente legge.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
