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Gli operai addetti alle costruzioni navali devono essere, a cura e spese dei proprietari dei cantieri, iscritti per la quota minima alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai. I proprietari dei cantieri non sono pero' obbligati a corrispondere alla Cassa suddetta gli arretrati per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art10 · fonte del testo