Art. 10 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli operai addetti alle costruzioni navali devono essere, a cura e spese dei proprietari dei cantieri, iscritti per la quota minima alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai. I proprietari dei cantieri non sono pero' obbligati a corrispondere alla Cassa suddetta gli arretrati per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore della legge.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
