Art. 11 (Approvazione)
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[1]Fino a che non sara' provveduto al riordinamento completo dei servizi marittimi, le funzioni del Comitato pei servizi marittimi, di cui agli articoli 27, 28 e 29 della legge del 5 aprile 1908, n. 111, sono devolute ad una Commissione composta:
[2]dell'ispettore generale dei servizi marittimi;
[3]di un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
[4]di un rappresentante delle Camere di commercio designato dal ministro di agricoltura, industria e commercio;
[5]di un rappresentante delle ferrovie dello Stato;
[6]di due membri che abbiano speciale competenza in traffici marittimi ed in questioni tecnico-marinaresche designati dal ministro della marina.
[7]Potranno essere chiamati in seno alla Commissione con voto consultivo i rappresentanti delle Societa' concessionarie dei servizi.
[8]La Commissione sara' presieduta dal sottosegretario di Stato per la marina ed in caso di assenza o di impedimento dall'ispettore generale dei servizi marittimi.
[9]Entro i limiti contrattuali risultanti dai quaderni d'oneri A e B annessi alla convenzione approvata con legge del 22 aprile 1893, n. 195, e modificata con leggi successive, sono affidate alla Commissione predetta le attribuzioni delle Commissioni per le tariffe, per la soppressione di approdi, per le misure contumaciali, nonche' quelle affidate al Consiglio di arbitri.
[10]Alla Commissione medesima sono pure affidate le attribuzioni delle Commissioni contemplate dalle convenzioni con le Societa' di navigazione Veneziana e La Veloce approvate rispettivamente con le leggi del 24 dicembre 1903, n. 519 e del 29 giugno 1905, n. 301.
[11]La nomina dei componenti la Commissione e la determinazione delle attribuzioni della Commissione stessa saranno fatte con decreto Reale su proposta del ministro della marina.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 11 agosto 1912
