Art. 16 (Approvazione)
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Le quote individuali dovute dalla Navigazione generale italiana al personale licenziato a sensi dell'articolo precedente saranno provvisoriamente depositate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti per essere poi convertite in altrettanti conti individuali di pensione giusta le norme da fissarsi con decreto Reale, promosso dal ministro della marina.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
