Art. 18 (Approvazione)
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[1]Il Governo presentera' al Parlamento, non piu' tardi del 1° dicembre 1910:
- a)un disegno di legge per l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi e pei provvedimenti a favore delle industrie marittime;
- b)un disegno di legge per l'istituzione del credito navale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luzzatti - Leonardi-Cattolica - Sacchi - Tedesco - Facta - Raineri - Ciuffelli.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
