Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 2 (Approvazione)
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[1]Sono approvate le convenzioni:
- a)in data 27 aprile 1910, stipulata con i rappresentanti di una costituenda Societa' anonima nazionale di servizi marittimi, col capitale di almeno 15 milioni di lire per la esecuzione dei servizi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina;
- b)in data 23 aprile 1910, stipulata con la Societa' veneziana di navigazione pel servizio fra Venezia e Calcutta;
- c)in data 23 aprile 1910, stipulata con la Societa' italiana di navigazione La Veloce pel servizio fra Genova ed il Centro America;
- d)in data 27 aprile 1910, stipulata con la Societa' di navigazione Puglia per i servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento;
- e)in data 23 aprile 1910, stipulata con il signor cav. Carlo Allodi pei servizi dell'Arcipelago Toscano;
- f)in data 23 aprile 1910 stipulata con la Societa' siciliana di navigazione pei servizi delle Isole Eolie e di alcune linee di concentramento;
- g)in data 23 aprile 1910, stipulata coi rappresentanti di una costituenda Societa' di navigazione, pel servizio delle isole Partenopee e Pontine;
- h)in data 23 aprile 1910, stipulata con la Societa' Sicania pel servizio delle isole Egadi e Pelagie;
- i)in data 23 aprile 1910, stipulata con il Banco di Roma pel servizio fra Tripoli ed Alessandria di Egitto;
- l)in data 23 aprile 1910, stipulata con la Societa' di navigazione Nederland per una comunicazione periodica fra Genova e Batavia.
[2]Le convenzioni stesse qui allegate fanno parte integrante della presente legge.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
