Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 4 (Approvazione)
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Per l'esecuzione dei servizi contemplati nelle convenzioni di cui all'art. 2 il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero della marina per l'esercizio 1910-911 la somma di L. 13,625,000 e per gli esercizi 1911-912 e 1912-913 la somma di L. 13,605,000.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
