Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 1 luglio 1911. Leggi il testo vigente →

[1]I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con la legge del 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e successivamente con legge 16 giugno 1907, n. 355, fino al 30 giugno 1910, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1911.

[2]La data 30 giugno 1908, indicata negli articoli 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1906, n. 260 e' sostituita dalla data 31 dicembre 1911; restano inalterate tutte le altre date nonche' tutte le disposizioni contenute negli articoli medesimi, salvo l'ultimo comma del citato articolo 3 che viene sostituito dal seguente:

[3]«Le rimanenze degli stanziamenti stabiliti dalle leggi indicate nel presente articolo e dalla proroga concessa col medesimo, debitamente accertate al 31 dicembre 1911, saranno - previa deduzione della somma occorrente a liquidare gli impegni derivanti dalle leggi e dalla proroga suddette - devolute a favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi di Venezia. - Negli impegni ora detti non sono compresi i premi di navigazione dovuti a senso dell'articolo IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, per viaggi eseguiti pesteriormente al 1° gennaio 1912».

[4]Il totale generale degli stanziamenti per gl'impegni passati e futuri non potra' superare per l'esercizio finanziario 1910-911 la somma di lire otto milioni e per i primi sei mesi dell'esercizio 1911-912 la somma di quattro milioni.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 1 luglio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art5 · fonte del testo