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[1]L'atto di nazionalita', il ruolo di equipaggio, il giornale nautico ed il certificato di stazza delle navi mercantili, i documenti per la inscrizione fra la gente di mare di qualsiasi categoria, i titoli ed i certificati per l'esercizio dei mestieri marittimi, ad eccezione delle patenti di grado per capitani marittimi, ingegneri navali e macchinisti, sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi diritto erariale o comunale, salvo il caso di uso ai termini dell'art. 2 della legge testo unico 4 luglio 1897, n. 414.

[2]Restano soggetti alle vigenti tasse di bollo i consimili atti provenienti dall'estero.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art9 · fonte del testo