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[1]I concessionari dovranno far ritirare gli effetti dagli uffizi postali al porto o dagli uffizi sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffizi di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffizi, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo di imbarco ove non sia possibile diversamente.
[2]Essi dovranno egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffizi suddetti od agli agenti suindicati.
[3]La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero della marina, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le agenzie dei concessionari.
[4]Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.
[5]Per facilitare poi la distribuzione delle corrispondenze nei porti d'approdo e la rispedizione degli effetti dai porti stessi, i concessionari dovranno, a richiesta del Governo, attuare a proprie spese speciali comunicazioni cogli uffizi semaforici che verranno all'uopo designati.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
