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[1]Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilita'.

[2]Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

[3]I piroscafi dovranno salpare non appena siano stati ricevuti a bordo gli effetti.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art13 · fonte del testo