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I piroscafi da assegnarsi al servizio dovranno essere coperti da bandiera nazionale e di assoluta proprieta' del concessionario, salvo il caso di sostituzione di cui all'art. 17, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai piroscafi postali.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
