Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I piroscafi da assegnarsi ai servizi sovvenzionati, salvo per il primo triennio il disposto dell'art. 17, devono essere di tonnellaggio e di velocita' non inferiori a quelli indicati nella tabella annessa alla convenzione e il loro numero dovra' essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio e non dovra' essere inferiore a quello indicato nella tabella predetta.
[2]L'assuntore non e' esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale da esso assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione, eccetto pero' nel caso previsto dall'art. 24 e dall'art. 37.
[3]La Societa' si obbliga di accettare pei servizi contemplati nel presente capitolato aumenti di velocita' e di tonnellaggio con piroscafi di nuova costruzione che fossero ritenuti necessari in armonia a nuovi criteri nella complessa sistemazione dei servizi adriatici dietro un equo corrispettivo proporzionato all'aumento di velocita' e di tonnellaggio per le maggiori spese di esercizio ed altre occorrenti, e sempre quando essa possa beneficiarsi del costituendo Istituto del credito navale.
[4]In tal caso le modalita' per l'attuazione di detti provvedimenti saranno concordate fra il Governo e la Societa' Puglia.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
