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[1]Il concessionario non potra' intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da esso assunte se non sara' fornito del numero dei piroscafi occorrenti alla esecuzione di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, i quali dovranno avere tutte le caratteristiche richieste dal presente capitolato salvo il disposto dell'art. 17.
[2]Nel caso che un piroscafo si perdesse, il concessionario dovra' provvedere provvisoriamente al servizio con altro piroscafo capace di compiere i viaggi nel tempo prescritto, quantunque non soddisfaccia pienamente alle condizioni stabilite, ed avra' l'obbligo di sostituirlo con altro corrispondente alle condizioni stesse, nel termine che sara' determinato dal ministro della marina.
[3]In questo caso sara' applicata una ritenuta sulla sovvenzione non superiore al 20 per cento. La misura di tale ritenuta sara' determinata caso per caso dal Comitato pei servizi marittimi.
[4]Qualora pero' la perdita di un piroscafo avvenga nell'ultimo quinquennio il piroscafo stesso potra' essere sostituito con altro corrispondente sostanzialmente alle caratteristiche di quello perduto.
[5]I piroscafi, nei casi contemplati dai precedenti due comma, dovranno sempre essere accettati dalla Commissione di visita di cui all'art. 25.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
