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Ogni quadriennio dalla data dell'incominciamento del servizio, il ministro della marina dovra' far procedere alla visita del materiale, con facolta' di farvi eseguire tutti i lavori necessari perche' esso si trovi nelle condizioni stabilite, nonche' di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verra' notificato dal ministro suddetto, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art27 · fonte del testo