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[1]I concessionari indicheranno al ministro della marina le linee sulle quali intendono destinare i singoli piroscafi; questi non potranno essere distolti dalle linee cosi' indicate e sostituiti con altri, senza l'autorizzazione del predetto ministro.

[2]A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali il piroscafo potra' essere assegnato.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art31 · fonte del testo