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[1]La composizione degli equipaggi dei piroscafi, sovvenzionati e' determinata da apposite tabelle, stabilite di concerto fra il Ministero della marina ed i concessionari.
[2]Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sara' designato da appositi uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto con eguale rappresentanza tanto dei concessionari, quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti e' riconosciuto il diritto al rifiuto.
[3]I concessionari avranno facolta' di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo di arruolamento di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
