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[1]Gli assuntori hanno l'obbligo, a richiesta del ministro della marina, di adottare speciali modificazioni e nuovi adattamenti cosi' nello scafo come nell'apparato motore che in seguito a nuove invenzioni o applicazioni scientifiche ed industriali, non coperte da brevetti fuori commercio, e che divenissero di uso normale nei servizi concorrenti delle rispettive linee, o che altrimenti siano riconosciuti indispensabili sempre che siano conciliabili col tipo di nave in esercizio, come pure tutte quelle particolari installazioni assolutamente richieste dal genere di traffico della linea a cui sono adibiti, quali camere frigorifere, apparecchi di radiotelegrafia o radiotelefonia ed altri.

[2]In caso di contestazione giudichera' un Consiglio di arbitri composto di un ufficiale superiore del genio navale, designato dal ministro della marina, di un delegato dei concessionari e di un terzo eletto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma.

[3]Questo Consiglio stabilira' quale adeguato compenso sia dovuto ai concessionari per le modificazioni richieste.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art35 · fonte del testo