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[1]All'inizio dei servizi le tariffe ed i noli da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci e del bestiame fra tutti i porti del Regno saranno inferiori del 10 per cento alle tariffe di fatto in vigore nel 1909.

[2]Successivamente saranno apportate a queste tariffe iniziali, d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi e il concessionario, ulteriori riduzioni graduali fino a raggiungere il limite segnato dalle tabelle A), B), C) di cui in appresso, e cio' man mano che l'incremento del traffico permetta di compensare le maggiori spese ed i minori introiti derivanti dalle riduzioni stesse o quando gli utili netti dell'azienda eccedano il 5.50 per cento del capitale azionario. In quest'ultimo caso, la riduzione dovra' essere contenuta nel limite dell'eccedenza.

[3]L'ispettorato dei servizi marittimi dovra' provvedere all'accertamento delle tariffe di fatto, per sottoporle all'approvazione del Comitato pei servizi marittimi, il quale entro un anno dall'attuazione dei servizi provvedera' perche' le tariffe stesse siano perequate e rese proporzionali, per quel che riguarda le merci, alle distanze piu' brevi.

[4]Qualora nell'applicazione delle tariffe di fatto, ridotte del 10 per cento, i prezzi di trasporto risultassero per qualche percorso inferiori alle tariffe di cui nelle tabelle seguenti, l'assuntore avra' facolta' di applicare queste ultime tariffe.

[5]Tabella A.

[6]Passeggeri.

[7]Parte di provvedimento in formato grafico

[8]Dopo 333 chilometri si applica una riduzione del 20 per cento sulla quota unitaria dei 333 chilometri antecedenti fino a 1000 chilometri. Dopo 1000 chilometri si applica una quota fissa per passeggero-chilometro corrispondente al 50 per cento di quella iniziale.

[9]Sui piroscafi per passeggeri potranno aggiungersi cabine di lusso e cabine a un posto a prezzi superiori a quelli normali.

[10]Tali prezzi saranno determinati dal Comitato pei servizi marittimi.

[11]Il numero delle cabine di lusso non potra' eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di 1ª classe.

[12]Tuttavia a richiesta dei concessionari il Comitato pei servizi marittimi potra' autorizzare l'impianto di un numero maggiore di tali cabine.

[13]I ragazzi inferiori ai cinque anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso): dai cinque ai dieci anni pagheranno meta' tariffa.

[14]Il costo del vitto e delle consumazioni a bordo sara' determinato dal Comitato pei servizi marittimi, tenendo presente quanto si pratica dalle altre Compagnie di navigazione.

[15]Il vitto non e' obbligatorio pei passeggeri nei viaggi della durata inferiore a 12 ore.

[16]Ogni passeggero di 1ª classe avra' diritto di portare con se' gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, e ogni passeggero di 2ª e 3ª classe 70, anche se il bagaglio e' costituito da derrate o prodotti agricoli per il mercato, evitando che questa facolta' assuma carattere di abuso.

[17]Il concessionario non potra' esigere alcun diritto di imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.

[18]Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggeri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina.

[19]Tabella B.

[20]Merci.

[21]Parte di provvedimento in formato grafico

[22]Oltre i 400 chilometri si applichera' mezzo centesimo per tonnellata-chilometro per qualsiasi categoria di merci.

[23]Il Comitato pei servizi marittimi vigilera' perche' nell'applicazione delle tariffe i concessionari non accordino sulla stessa linea ribassi a vantaggio o a danno dei singoli porti o di singoli speditori.

[24]Le tariffe si applicano come minimo per 200 chilometri e pei percorsi successivi di 20 in 20 chilometri indivisibili e per quintale. Le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.

[25]L'importo minimo di ogni spedizione e' di lire una.

[26]Per ogni spedizione superiore a 100 tonnellate potranno, sotto determinate condizioni, essere consentiti degli abbuoni in misura da stabilirsi d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi e i concessionari.

[27]La classificazione delle merci sara' posta dal Comitato pei servizi marittimi in analogia con la classificazione in uso pei trasporti nelle ferrovie dello Stato.

[28]Ove si tratti di riunire due o piu' classi, le merci di regola non potranno essere assegnate alla classe superiore.

[29]Nella misura del nolo suindicato non sono compresi i diritti di imbarco e sbarco.

[30]Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

[31]Lo sbarco delle merci sara' fatto a cura dei concessionari, i quali per lo sbarco non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina.

[32]Tuttavia per partite d'importanza speciale, i concessionari potranno consentire al ricevitore di ritirare la merce sotto paranco.

[33]Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 o a 150 chilogrammi per metro cubo.

[34]Tabella C.

[35]Bestiame.

[36]Parte di provvedimento in formato grafico

[37]Appartengono alla 1ª classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;

[38]alla 2ª classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;

[39]alla 3ª classe: montoni, capre, pecore e porci;

[40]alla 4ª classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

[41]Il nolo per l'uso del box non e' compreso nei prezzi suddetti.

[42]Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi e i concessionari.

[43]Le tariffe approvate con la legge 29 giugno 1905, n. 298, per i trasporti dalla Sardegna continueranno ad essere applicate, ove risultassero inferiori alle tariffe stabilite nel presente articolo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art39 · fonte del testo