Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il ministro della marina potra', udito il Comitato pei servizi marittimi, attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionale gravita' ed urgenza il ministro potra' disporre senz'altro in via provvisoria.

[2]Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sara' variata in proporzione all'aumento della percorrenza e degli oneri del nuovo approdo.

[3]L'attuazione di approdi non dovra' pero' costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

[4]Nel caso di viaggi straordinari che possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le spese vive d'esercizio.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art4 · fonte del testo