Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 179 parole tolte, 32 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti le merci determinate dal Comitato pei servizi marittimi e con le modalita' da determinarsi dal Comitato stesso, sentiti i concessionari, i quali non potranno applicare al trasporto stesso tariffe superiori alle seguenti:

tolto: 1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno, toccata da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

tolto: fino a 60 kg....L. l fino a 120 kg.... » 2

tolto: 2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' del Mediterraneo, toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

tolto: fino a 60 kg.... L. 2 fino a 120 kg.... » 4

tolto: Il volume dei piccoli colli non dovra' superare un quarto di metro cubo.

tolto: Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione con l'aumento sul prezzo di trasporto, per indennizzo di operazioni doganali ed altre relative al transito, di centesimi 10 pei piccoli colli di cui al n. 1 e di centesimi 20 per quelli di cui al n. 2.

tolto: Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.aggiunto: Capitolato n. 1 per servizi postali e commerciali marttimi dell'Adriatico-art. 41 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art41 · fonte del testo