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[1]I concessionari dovranno accordare sulle linee interne la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:
[2]1° alle famiglie dei membri del Parlamento;
[3]2° agl'impiegati civili e militari e loro famiglie;
[4]3° agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina ed alle rispettive famiglie;
[5]4° agli allievi d'Istituti nautici;
[6]5° agli invitati ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;
[7]6° alle comitive di operai agricoltori e loro famiglie;
[8]7° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e degl'impiegati civili.
[9]Sulle linee interne ed internazionali:
[10]1° ai componenti le spedizioni scientifiche;
[11]2° ai RR. agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie; 3° ai delegati commerciali viaggianti;
[12]4° agl'impiegati governativi in genere che viaggiano per ragioni di servizio;
[13]5° agl'insegnanti nelle RR. scuole all'estero e rispettive famiglie;
[14]6° ai missionari ed alle missionarie italiani.
[15]Ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina:
- a)ai militari di ogni grado che viaggino a spese dello Stato;
- b)ai cittadini emigrati all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino al paese estero di abituale residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.
[16]I concessionari dovranno inoltre trasportare in 3ª classe, con la riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gl'imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato.
[17]Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parita' di condizioni, di affidare a ciascun concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee a lui aggiudicate.
[18]In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi e' chiamato a prestare servizio militare.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
