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[1]I concessionari dovranno trasportare sulle linee internazionali marinai naufraghi o cittadini indigenti o sudditi indigenti delle colonie italiane in numero non superiore a 10 (in 3ª classe) per ogni viaggio per il compenso di L. 3 (vitto compreso) per ogni giorno di navigazione e di L. 1 se trattisi di fanciulli da 3 a 12 anni e gratuitamente i bambini di eta' inferiore ai 3 anni.

[2]Il Ministero degli affari esteri rimborsera' le somme dovute per questo titolo ai concessionari. Andranno pero' a carico del bilancio della marina le spese di rimpatrio degl'individui gia' appartenenti agli equipaggi di navi mercantili naufragate.

[3]Le richieste per tali viaggi saranno fatte dal Ministero degli affari esteri e all'estero dai RR. consoli.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art45 · fonte del testo