Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Pel trasporto dei generi di privativa non che di derrate e oggetti comunque destinati al servizio governativo, sara', a parita' di condizioni, data la preferenza alla bandiera italiana, con speciale riguardo ai concessionari, ai prezzi da determinarsi con apposite convenzioni.

[2]In mancanza di convenzioni speciali, sara' fatta una riduzione del 30 per cento sulla tariffa normale.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art46 · fonte del testo