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[1]I concessionari dovranno provvedere perche' ad ogni approdo possano essere imbarcate le merci pronte per l'esportazione; a tale scopo dovranno lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sara' stabilito dal Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.
[2]Gli speditori che almeno tre giorni prima della partenza del piroscafo dal porto capolinea abbiano impegnato lo spazio a bordo per il caricamento di merci in un porto di scalo, in caso di inadempimento da parte del vettore, potranno ricorrere all'azione giudiziaria derivante dal diritto comune.
[3]Non adempiendo all'obbligo di cui nel primo comma del presente articolo i concessionari saranno tenuti verso gli speditori, la cui merce non venisse imbarcata, a eseguirne il trasporto nel viaggio successivo, senza compenso, sempre pero' che gli speditori stessi abbiano dato alle locali agenzie un preavviso di cinque giorni.
[4]Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avra' diritto al 50 per cento del nolo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
