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In caso di straordinaria carestia o di altra calamita' pubblica, che abbia per effetto di variare notabilmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune provincie, il ministro della marina potra' ordinare pei generi alimentari di prima necessita' una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che i concessionari abbiano diritto a verun compenso.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
