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[1]La sorveglianza sulle tariffe e' esercitata dall'Ispettorato dei servizi marittimi; le modificazioni di esse saranno devolute al Comitato pei servizi marittimi.
[2]Al Comitato medesimo spettera' la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati. Le decisioni del Comitato pei servizi marittimi non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri, di cui all'art. 87, e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
