Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La sorveglianza sulle tariffe e' esercitata dall'Ispettorato dei servizi marittimi; le modificazioni di esse saranno devolute al Comitato pei servizi marittimi.

[2]Al Comitato medesimo spettera' la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati. Le decisioni del Comitato pei servizi marittimi non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri, di cui all'art. 87, e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art52 · fonte del testo