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[1]Tanto per le merci in genere, quanto per i passeggieri, e' fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie, con le altre Societa' di navigazione sovvenzionate e, possibilmente, con altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasporto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinati sulle basi differenziali proprie a ciascuna amministrazione.

[2]Sara' possibilmente pure attuato servizio cumulativo dai concessionari con Societa' di navigazione estere che esercitino linee per localita' non toccate da piroscafi italiani.

[3]Il Comitato pei servizi marittimi determinera' le norme per l'esecuzione del servizio cumulativo fra Societa' di navigazione e stabilira' il riparto tra le Societa' sovvenzionate interessate delle spese di trasbordo e di custodia delle merci di esportazione a mezzo delle linee di concentramento.

[4]I concessionari avranno l'obbligo, quando sia possibile, di costruire nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art54 · fonte del testo