Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nel caso di ritardato arrivo nei porti capolinea non derivante da forza maggiore dimostrata, o da autorizzazione ministeriale, i concessionari incorreranno in una multa di L. 50 per ciascuna ora di ritardo, in ragione di ogni 1000 cavalli di forza indicata dall'apparato motore.

[2]Nell'applicazione di detta penalita' non sara' tenuto conto del primo quarto d'ora. L'ora di arrivo sara' desunta dalla consegna agli uffici od agli agenti di cui nell'art. 12 del primo effetto postale da sbarcarsi.

[3]Nel caso di omissione di viaggio o di parte di viaggio, senza prova che cio' avvenne per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla perdita della relativa quota proporzionale di sovvenzione, sara' applicata una multa di L. 1000.

[4]La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

[5]Qualora un piroscafo, senza provata causa di forza maggiore e senza averne ottenuta l'autorizzazione dal ministro della marina, approdasse ad una localita' non contemplata nell'itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di L. 200.

[6]Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'art. 24, sara' punito con una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo.

[7]Qualora un piroscafo, senza prove che cio' avvenne per causa di forza maggiore, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di L. 200.

[8]Nel caso d'inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio, dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di servizio, sara' applicata ogni volta la penalita' di L. 10 per il comandante, di L. 5 per ogni ufficiale e di L. 2 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando e' in servizio.

[9]Per la irregolare applicazione delle tariffe e dei noli, non derivante da errore materiale, i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo della tariffa o del nolo percepito.

[10]Nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 40, i concessionari incorreranno in una multa pari al doppio della differenza tra il nolo applicato e quello che dovevano applicare.

[11]L'ammontare delle penalita' sara' ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art57 · fonte del testo