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[1]Nel caso di interruzione del servizio, il Governo potra', con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.

[2]Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sara' in facolta' del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potra' senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

[3]Quando si constati la sospensione o l'abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa a casi di guerra e di contumacia, il Governo del Re avra' la facolta' di prendere possesso dei piroscafi e dell'intiera azienda per continuare i servizi direttamente, ovvero per mezzo di altra Societa', a rischio, pericolo e responsabilita' dell'attuale concessionario.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art59 · fonte del testo