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I concessionari dovranno riprendere l'esercizio delle linee nel modo con cui sara' possibile attuarlo, quando a cio' vengano invitati dal Governo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art66 · fonte del testo