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[1]Nei casi di provvedimenti sanitari presi dal Governo nazionale o dai Governi esteri o di ostacoli frapposti per tema di contagio dalle popolazioni dei porti di approdo delle linee sovvenzionate interne ed internazionali, il ministro della marina potra':

[2]1° sospendere l'esercizio di una o piu' linee;

[3]2° modificare il percorso delle linee, sostituire o sopprimere approdi, mutare gli orari;

[4]3° far continuare il servizio in tutto od in parte.

[5]In questi casi saranno applicate le disposizioni seguenti.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art67 · fonte del testo