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[1]Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori a L. 2100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento di invalidita' e vecchiaia. A tal fine sara' istituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza od altro Istituto ben accetto al Governo.
[2]I contributi necessari pel servizio delle pensioni andranno per meta' a carico dei concessionari e per meta' a carico degli assicurati.
[3]I concessionari sono obbligati a presentare all'approvazione del Ministero della marina, entro sei mesi dall'attuazione del contratto, speciali regolamenti sulla composizione organica e sul trattamento di pensione del personale di stato maggiore, di coperta e di macchina e del personale addetto ai servizi amministrativi.
[4]Nel caso di inadempimento di tali disposizioni, provvedera' d'ufficio alla compilazione di tali regolamenti il Ministero della marina, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.
[5]Sorgendo controversie, giudichera' un Consiglio di arbitri, composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.
[6]In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari, la loro quota di concorso sara' ritenuta sulla sovvenzione o potra' essere prelevata dalla cauzione e sara' anche in facolta' del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
